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Astensione dal lavoro

Una donna lavoratrice, che sta portando avanti una gravidanza, ha il diritto-dovere, per legge, di astenersi dalla sua attività due mesi prima della data presunta del parto e fino a tre mesi successivi alla nascita del bambino (astensione obbligatoria per maternità). Qualora sussistano patologie materne e/o fetali che rendono la gravidanza a rischio, il ginecologo può prescrivere un'astensione anticipata dal lavoro, da presentare e far convalidare dall'Ispettorato del Lavoro. Se il tipo di lavoro svolto dalla futura mamma è valutato pericoloso per le sue condizioni, la donna può chiedere di essere spostata ad altre mansioni (mantenendo livello e stipendio uguale nel caso la mansione fosse inferiore, e di avere un aumento nel caso le sia affidato un lavoro con maggiori responsabilità). Se non fosse possibile effettuare tale spostamento è diritto della donna ottenere un'astensione anticipata dal lavoro. Altro diritto della donna lavoratrice è l'astensione facoltativa dal lavoro, attuabile fino ad un massimo di sei mesi, anche frazionati, dopo l'astensione obbligatoria. A differenza dell'astensione obbligatoria, regolarmente retribuita, questa è retribuita in misura minore (il 30% circa della retribuzione normale). Inoltre, durante la gravidanza, la donna può usufruire di permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche di controllo. Dopo il parto, e fino al compimento di un anno di età del bambino, la donna ha diritto, per allattare, a due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuna, anche cumulabili, in accordo con il datore di lavoro. Eventuali variazioni su tali trattamenti sono regolati dai contratti collettivi di categoria.
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