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Flessibilità del congedo di maternità.

L’Inps, con messaggio 13279 del 25 maggio 2007, ha fornito precisazioni in merito al congedo di maternità.

Com’è noto, tale congedo, della durata di 5 mesi, consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro dal nono mese di gravidanza al quarto mese successivo al parto, se il medico verifica che l’attività lavorativa oltre l’ottavo mese di gravidanza non pregiudica la salute del bambino.

L’Inps ha ricordato che, dall’ottavo mese di gravidanza, la lavoratrice ha il diritto/dovere di astenersi dall’attività lavorativa, salvo che non abbia esercitato l’opzione per la flessibilità, certificando entro la fine del settimo mese sia al datore di lavoro, ai fini del differimento dell’astensione, sia all’Inps, ai fini del correlativo diritto all’indennità, che, sulla base delle specifiche certificazioni sanitarie la prosecuzione dell’attività nell’ottavo mese è compatibile con l’avanzato stato di gravidanza.

L’Inps, dunque, ha stabilito che potranno essere accolte, ai fini del diritto all’indennità, solo le domande di flessibilità (presentate in carta semplice oppure attraverso la compilazione dello specifico riquadro presente nel modello Mod.Mat) alle quali siano allegate le certificazioni sanitarie recanti una data non successiva alla fine del settimo mese e attestanti la compatibilità dell’avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro dal primo giorno dell’ottavo mese.

Al contrario le domande di flessibilità cui sono allegate certificazioni sanitarie con data successiva alla fine del settimo mese verranno integralmente respinte.
Fonte: CONSULENZALAVORO.com

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