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La gravidanza a rischio cancella l'albergo prenotato.La gravidanza a rischio è idonea a risolvere la prenotazione dell'albergo per le vacanze. La risoluzione può essere esercitata nel termine di novanta giorni dalla conclusione del contratto, anziché dieci, se la società fornitrice del servizio omette di fornire le informazioni commerciali. È quanto affermato dal giudice di pace di Pozzuoli con una sentenza del 3 maggio scorso.
La vicenda vede coinvolta una coppia di coniugi che, con prenotazione avvenuta a mezzo fax, acquistava un soggiorno alberghiero. Successivamente alla stipula del contratto, la moglie scopriva di essere in attesa di un bambino e da accertamenti medici risultava, tuttavia, una gravidanza a rischio di aborto. Dovendo, pertanto, rimanere in assoluto riposo per trenta giorni, il ricorrente comunicava la volontà di recedere dal contratto per causa di forza maggiore, chiedendo, contestualmente, la restituzione della somma versata a titolo di anticipo.
Prima di tutto, il giudice di pace di Pozzuoli affronta la questione riguardante la decorrenza del termine per esercitare il diritto di recesso. In particolare, l'articolo 65, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 206/2005 (codice del consumo) stabilisce che il diritto di recesso decorre, per i contratti a distanza, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi d'informazione, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto, purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. Quindi - afferma il giudice di pace - non avendo l'albergatore inviato al proprio cliente la nota informativa relativa al soggiorno alberghiero, il ricorrente bene aveva esercitato il diritto di recesso nel termine di trenta giorni.
Infatti, in base alla disposizione citata, il recesso slitta da dieci a novanta giorni dalla conclusione del contratto, nel caso non siano stati adempiuti gli obblighi informativi. Fatta questa precisazione, il giudice di pace di Pozzuoli accoglie il ricorso, ritenendo che il recesso dal contratto sia avvenuto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Impossibilità rappresentata dalla gravidanza a rischio di aborto della moglie del ricorrente, la quale si configura quale evento non prevedibile e non imputabile, idoneo a risolvere il contratto.
Così, richiamando un caso simile affrontato dalla Cassazione (sentenza n. 26958/07), si afferma in sentenza che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte. Ecco perché - specifica il giudice di pace - la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione può essere invocata da entrambe le parti del contratto.
In sostanza - conclude la decisione - il venire oggettivamente meno dell'interesse creditorio (nella specie, improvviso impedimento per malattia del contraente) non può che determinare l'estinzione del rapporto obbligatorio, con conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.
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