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La maternità anticipata decorre 7 giorni dopo la presentazione della domanda.Il Ministero del Lavoro, con circolare prot. 5249 del 17 aprile 2008, ha fornito chiarimenti in merito alla domanda di interdizione anticipata dal lavoro per complicanze nella gestazione o per patologie che possono essere aggravate dalla gravidanza.
Il Ministero, in particolare, ha precisato che la domanda di maternità anticipata si intende accolta dopo 7 giorni dalla sua presentazione e che il provvedimento decorre dalla data di inizio dell’astensione dal lavoro.
Al contrario, l’interdizione dal lavoro per mansioni o condizioni a rischio comporta l’accertamento da parte delle Direzioni del lavoro in merito all’impossibilità per il datore di lavoro di mettere in atto soluzioni che eliminino lo stato di rischio per la salute della lavoratrice. L’astensione anticipata dal lavoro, comunque, è possibile se il datore di lavoro rilascia una dichiarazione che attesta l’impossibilità di adibire ad altre mansioni la dipendente. In questo caso, il Ministero ha precisato che l’interdizione dal lavoro decorre dalla data del provvedimento e che non è possibile che esso abbia effetto retroattivo.
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