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Maternità, no all'indennità per le lavoratrici autonome non presenti negli elenchi di categoria.Occhio all’iscrizione: va esclusa l’indennità di maternità per il periodo in cui la lavoratrice autonoma non risulta presente negli elenchi di categoria. Lo precisa la sentenza 20791/10 della Cassazione.
Il monito della Suprema corte va a libere professioniste, commercianti e artigiane, vale a dire le figure tutelate dalla legge 546/87. Accolto il ricorso dell’Inps, bocciata la sentenza d’appello: sarà il giudice del rinvio a mettere la parola "fine" alla vicenda.
Il fatto è che la lavoratrice torna a essere presente negli elenchi di categoria dopo qualche mese di assenza: l’iscrizione decorre dal primo aprile, il parto avviene il successivo giorno 14, la domanda per la corresponsione del trattamento è presentata soltanto il 28 maggio.
La Corte d’appello riconosce alla commerciante l’indennità giornaliera per i due mesi precedenti il giorno del parto e per i tre mesi successivi a quella data, più gli interessi legali, sostenendo che l’iscrizione non sarebbe un requisito che deve sussistere alla data di inizio dell’evento (ben potendosi frazionare l’indennità in rapporto al periodo di copertura assicurativa).
Perché il giudice di secondo grado sbaglia? La presenza del nominativo negli elenchi è un elemento che integra la fattispecie necessaria per la nascita del rapporto assicurativo. E se quest’ultimo non risulta istaurato, è evidente come non possa operare la tutela previdenziale.
L’indennità - precisano gli "ermellini" - spetta per i due mesi antecedenti alla data «presunta» del parto e per i mesi posteriori alla data «effettiva». Ma non può essere erogata - aggiungono - a partire da una data anteriore a quella della domanda di iscrizione negli elenchi, visto che essa ha valore "costitutivo".
Né il trattamento può essere riconosciuto a decorrere da una data ancora precedente che tenga conto dei termini di legge entro cui la domanda è consentita (restando salva, in questo caso, la prova dell’assenza di ogni attività lavorativa svolta dalla lavoratrice-madre prima della domanda di iscrizione).
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