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Più facile per i papà stare a casa con i figli.Maggiori facilitazioni per i padri lavoratori con figli fino a un anno di età. I riposi orari previsti dal Testo unico per la maternità ora spettano anche se la madre è casalinga.
Il padre può usufruire dei permessi orari (cosiddetti di allattamento) anche se la madre è casalinga.
Lo conferma l’INPS che con la circolare 118/2009 si è adeguato all’interpretazione estensiva del ministero del Lavoro che riconosce il beneficio a prescindere da possibili impedimenti della madre ad occuparsi del bambino.
Con questo intervento si rafforza la tendenza verso una maggiore flessibilità delle norme in materia per realizzare un maggiore coinvolgimento del sesso forte nelle famiglie di nuova formazione.
I permessi orari
Il Testo unico sulla maternità (decreto legislativo 151/2001) stabilisce che durante il primo anno di vita la madre lavoratrice ha diritto a due riposi retribuiti di un’ora ciascuno tra loro cumulabili.
Il permesso, usufruibile sia in entrata che in uscita, è ridotto a un’ora se l’orario giornaliero è inferiore a sei ore.
Per la maggior parte delle famiglie il permesso orario è un aiuto di fondamentale importanza.
Non tutte infatti possono permettersi di sostituirlo con il congedo parentale, durante il quale si può stare a casa l’intera giornata ma solo con l’indennità Inps, pari al 30% della retribuzione.
La madre casalinga
Secondo l’articolo 40 del Testo unico sulla maternità il padre ha diritto ai permessi orari se si verificano determinate situazioni. Ciò è previsto quando i figli sono affidati a lui soltanto, in caso di morte o grave infermità delle madre o se questa ci rinuncia o ancora non ne ha diritto perché è una lavoratrice autonoma o una libera professionista.
Questo tipo di tutela è stato ampliato grazie a una interpretazione estensiva del Consiglio di Stato (sentenza 4293 /2008) che ha equiparato il lavoro tra le mura domestiche a quello svolto fuori casa.
Nel prendere atto di tale pronuncia, l’Inps aveva stabilito in un primo momento (circolare 112/2009) che il padre lavoratore poteva beneficiare dei permessi orari anche se la madre era una casalinga a patto che fosse impegnata in attività, debitamente documentate, che la distoglievano temporaneamente dalla cura della prole. Ciò poteva accadere, per esempio, in occasione di accertamenti sanitari di una certa durata, partecipazione a concorsi pubblici, cure mediche e così via.
Con la lettera circolare 19605 -2009 il ministero del Lavoro non ha ritenuto tuttavia giustificati i paletti posti dall’Inps che condizionavano il riconoscimento dei permessi a un‘oggettiva impossibilità della madre a dedicarsi al neonato.
Questa impostazione è stata considerata in contrasto con la logica che ispira la sentenza del Consiglio di Stato che non ha posto alcun limite alla fruizione del beneficio. Tanto più è stato osservato che non esiste alcuna norma che impone alle altre categorie di donne non dipendenti (autonome , professioniste, ecc) di documentare l’impossibilità ad occuparsi del bambino.
Recupero a domanda
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro, ne consegue che il padre coniugato con una casalinga può ottenere dei permessi orari (raddoppiati in caso di parto plurimo) entro il primo anno di vita del bambino o di ingresso in famiglia se si tratta di un minore adottato o affidato.
Resta fermo quanto chiarito dall’Inps riguardo al fatto che i permessi possono essere fruiti entro tale termine ma non recuperati per le ore precedentemente non godute.
Se il padre si è assentato però in conto ferie o per permessi ad altro titolo potrà chiederne la trasformazione in riposi orari interamente retribuiti.
La domanda va presentata all’Inps e al datore di lavoro entro il termine di prescrizione di un anno, che decorre dall’ultimo giorno in cui si è verificata l’assenza dal lavoro.
Gli altri benefici
In aggiunta ai riposi orari, il padre lavoratore può usufruire delle seguenti agevolazioni.
Congedo di paternità
Quando la madre è deceduta o gravemente ammalata il padre può subentrare nei suoi diritti e stare a casa , per un periodo massimo di tre mesi con l’80% dello stipendio. Il congedo di paternità spetta anche se il padre è diventato l’unico genitore perché il figlio gli è stato affidato in via esclusiva o è stato abbandonato dalla madre.
Congedo parentale
Fino all’8° anno di età del bambino i genitori possono usufruire del congedo parentale con un indennità pari al 30% della retribuzione.
I genitori hanno a disposizione complessivamente 10 mesi, che salgono a 11 se il padre si assenta dal lavoro per almeno tre mesi.
Nell’ambito dei tetti stabiliti, i genitori possono assentarsi per accudire i figli anche contemporaneamente.
Da notare che il padre può assentarsi dal lavoro anche quando la madre beneficia del riposo obbligatorio dopo il parto.
Malattie del figlio
Entrambi i genitori (ma non contemporaneamente) possono stare a casa durante le malattie del figlio con un permesso non retribuito ma coperto con contributi figurativi ai fini della pensione.
Per i bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 anni ci sono però dei limiti. Sempre rinunciando alla paga, il padre e la madre possono assentarsi dal lavoro fino a un massimo di 5 giorni all’anno per ogni figlio.
(Circolare INPS 25/11/2009, n. 118)
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